Una volta individuata la casa dei propri sogni, fondamentale per riuscire a finalizzarne l’acquisto è la fase della proposta, ovvero il momento in cui si manifesta concretamente il proprio interesse d’acquisto al venditore, facendo un’offerta economica che può essere accettata o meno.
È arrivato il momento, dunque, di formulare un’offerta in forma scritta, come previsto dalla legge. Tale offerta si traduce nella firma di una scrittura privata che prende il nome di “proposta irrevocabile di acquisto”, che sarà predisposta dall’agente immobiliare.
Che cos’è la proposta d’acquisto?
La proposta irrevocabile di acquisto è una dichiarazione scritta con cui il potenziale acquirente esprime al venditore la volontà concreta di acquistare un determinato immobile ad un determinato prezzo.
Nella proposta viene stabilita una scadenza che vincola il proponente per un certo periodo di tempo; il venditore, invece, prima dell’accettazione formale della proposta, può valutare altre offerte giunte dopo la prima che ha ricevuto e scegliere quella che ritiene più conveniente. Per questo motivo si definisce proposta di carattere unilaterale. La proposta decade se, alla data fissata nella proposta, il venditore non l’ha accettata per iscritto.
Se, invece, il venditore accetta la proposta irrevocabile d’acquisto, il documento diventa un contratto preliminare di compravendita.
La proposta d’acquisto è un compromesso?
Con la firma per accettazione della proposta di acquisto da parte della parte venditrice e la conseguente firma di presa visione dell’accettazione del proponente, nei tempi e nelle scadenze previste dalla stessa proposta, nasce un rapporto giuridico tra le due parti che le vincola reciprocamente secondo legge. Il venditore si obbliga a vendere l’immobile oggetto della proposta e l’acquirente si obbliga ad acquistare l’immobile in questione, versando una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria.
Nasce, così, un vero e proprio rapporto giuridico, con oneri e obblighi per entrambe le parti, regolati dai dettami della proposta e dalla legge.
Dunque, la risposta è sì: una proposta d’acquisto firmata dalle parti contraenti produce gli stessi effetti giuridici di un compromesso.
Per questi motivi, la proposta di acquisto non può essere trattata con superficialità o considerata come una sorta di impegno fittizio e soggetto a ritrattazione in qualsiasi momento.
È bene, quindi, prestare molta attenzione nel momento in cui si formalizza una proposta. Spesso, infatti, le proposte di acquisto consistono in un semplice modulo prestampato, scarno e mancante di elementi fondamentali.
Quali sono gli elementi essenziali di una proposta di acquisto?
Le informazioni più significative da inserire nella proposta sono le seguenti:
- i dati del proprietario, dell’acquirente e quelli dell’agenzia a cui ci si è rivolti come tramite
- i dati catastali dell’immobile oggetto della proposta insieme alla planimetria della stessa
- le informazioni riguardanti la provenienza del bene (come acquisto, donazione, eredità, ecc.)
- la situazione urbanistica dell’immobile, indicando le autorizzazioni e le certificazioni riguardanti la sua costruzione, permessi di costruire, condoni o sanatorie, varianti in corso d’opera, e quant’altro
- il prezzo offerto per la compravendita dell’immobile con le modalità e i tempi con cui viene effettuato il pagamento
- indicazione della data ultima utile di stipula del contratto definitivo di compravendita dell’immobile
- l’irrevocabilità della suddetta proposta e l’arco di tempo in cui essa potrà essere ritenuta valida
- eventuali condizioni sospensive o risolutive, ad esempio legate all’ottenimento del mutuo da parte dell’acquirente
- il compenso di mediazione dovuto all’agenzia nella forma delle commissioni previste per l’agente immobiliare.
Per ulteriori informazioni, è bene consultarsi preventivamente con un notaio di fiducia, prima di prendere qualsiasi decisione e di apporre una firma troppo affrettata.
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